Chi può partecipare? Requisiti di ammissione

Per partecipare alla selezione, come previsto dall’art. 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è richiesto al giovane il possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di

un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

  1. b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28

anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

  1. c) non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

In alcuni casi, nei singoli progetti, in relazione alla specificità delle azioni previste, possono essere indicati dagli enti titolari dei progetti ulteriori specifici requisiti oltre ai 3 indicati dal d. lgs. 40/2017 Pertanto ai giovani è richiesto di leggere attentamente i progetti e le schede di sintesi richiamate nell’art. 3, per verificare l’eventuale richiesta di requisiti aggiuntivi.  I requisiti di partecipazione, inclusi quelli aggiuntivi, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

La perdita dei requisiti di partecipazione, nel corso dell’espletamento del progetto, costituisce causa di esclusione dal servizio civile universale.

I giovani che hanno già prestato servizio in passato in un progetto finanziato dal PON-IOG “Garanzia Giovani” non possono candidarsi nuovamente a questo tipo di progetti, mentre possono presentare domanda per gli altri progetti di servizio civile universale.

Parimenti i giovani che hanno già prestato servizio in un progetto di servizio civile nazionale o universale non possono partecipare al presente bando, a meno che non intendano presentare la propria candidatura per un progetto finanziato dal PON-IOG “Garanzia Giovani”.

Non possono, inoltre, presentare domanda i giovani che:

  • appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;
  • abbiano interrotto il servizio civile nazionale o universale prima della scadenza prevista;
  • intrattengano, all’atto della pubblicazione del presente bando, con l’ente titolare del progetto rapporti di lavoro/di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando; in tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti.

Possono presentare domanda di Servizio civile i giovani che, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al presente articolo:

  • nel corso del 2020, a causa degli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, abbiano interrotto il servizio volontariamente o perché il progetto in cui erano impegnati è stato definitivamente interrotto dall’ente;
  • abbiano interrotto il Servizio civile a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente che ha causato la revoca del progetto, oppure a causa di chiusura del progetto o della sede di attuazione su richiesta motivata dell’ente, a condizione che, in tutti i casi, il periodo del sevizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;
  • abbiano interrotto il Servizio civile nazionale o universale a causa del superamento dei giorni di malattia previsti, a condizione che il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;
  • abbiano già svolto il Servizio civile nell’ambito del progetto sperimentale europeo International Volunteering Opportunities for All e nell’ambito dei progetti per i Corpi civili di pace;
  • abbiano già svolto il “servizio civile regionale” ossia un servizio istituito con una legge regionale o di una provincia autonoma.

Possono inoltre presentare domanda di Servizio le operatrici volontarie ammesse al Servizio civile in occasione di precedenti selezioni e successivamente poste in astensione per gravidanza e maternità, che non hanno completato i sei mesi di servizio, al netto del periodo di astensione, purché in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Infine, in deroga a quanto previsto all’articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, possono presentare domanda anche i giovani che, alla data della presentazione della stessa, abbiano compiuto il ventottesimo e non superato il ventinovesimo anno di età, a condizione che abbiano interrotto lo svolgimento del servizio civile nell’anno 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tale possibilità è prevista dall’art. 12-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotto dal disegno di legge di conversione approvato dalla Camera dei deputati in data 18 dicembre 2020 ed attualmente in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Sarà però possibile presentare domanda solo a seguito dell’entrata in vigore nei prossimi giorni della legge di conversione, che coinciderà con il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta.

Come presentare la domanda

Gli aspiranti operatori volontari (d’ora in avanti “candidati”) dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2. I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra descritta, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 15 febbraio 2021. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. Il giorno successivo alla presentazione della domanda, il sistema di protocollo del Dipartimento invia al candidato, tramite posta elettronica, la ricevuta di attestazione della presentazione con il numero di protocollo e la data e l’orario di presentazione della domanda stessa. In caso di errata compilazione, è consentito annullare la propria domanda e presentarne una nuova fino al giorno e all’ora di scadenza del presente bando. È possibile, comunque, presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede, da scegliere tra i progetti elencati negli allegati al presente bando e riportati nella piattaforma DOL. Laddove i progetti sono finanziati dal PON-IOG “Garanzia Giovani”, in corso di compilazione della domanda sulla piattaforma DOL, viene chiesto il possesso degli ulteriori specifici requisiti richiamati all’art. 2 del presente bando. Si rammenta ai giovani candidati che per meglio orientarsi nella scelta del progetto, oltre ad utilizzare gli strumenti di ricerca messi a disposizione dalla piattaforma e sui siti internet del Dipartimento, possono fare riferimento agli enti di servizio civile sui territori. È importante evidenziare che in considerazione degli scenari assai incerti di evoluzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ancora in atto, non si esclude che i progetti, in fase di attuazione, possano essere soggetti a rimodulazioni temporanee, sia con riferimento alle modalità operative (privilegiando ad esempio le modalità da remoto per la formazione e per lo stesso servizio) sia, laddove la situazione lo rendesse necessario, attraverso una modifica degli obiettivi o delle sedi progettuali originarie. In ogni caso l’operatore volontario coinvolto sarà chiamato ad esprimere il proprio consenso alla prosecuzione del progetto così come rimodulato.

Procedure selettive

La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dall’ente titolare del progetto prescelto, tramite apposite Commissioni di valutazione degli eventuali titoli e delle esperienze curriculari maturate e dichiarate in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione da ciascun candidato. Le Commissioni sottopongono inoltre i candidati ad un colloquio. La valutazione dei titoli e delle esperienze curriculari precede il momento del colloquio.

Le procedure di selezione devono rispettare, tra gli altri, i principi di trasparenza e pubblicità, con l’obbligo, tra l’altro, di verbalizzazione delle attività di valutazione. I criteri di attribuzione dei punteggi ai titoli e alle esperienze curriculari devono far riferimento a quanto previsto dal sistema di selezione accreditato dall’ente, mentre le modalità di conduzione del colloquio, se non già previste dal suddetto sistema, devono essere predeterminate dalle Commissioni. I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora in corso, laddove poi non ci fossero le condizioni di svolgere le prove in presenza, i colloqui potranno essere realizzati dalle Commissioni anche in modalità on-line, in deroga a quanto stabilito dai sistemi accreditati. Nel caso in cui la modalità on-line, a causa dell’impossibilità di realizzare determinati tipi di prove nel corso del colloquio, non consentisse di attribuire i punteggi secondo il sistema accreditato, l’ente potrà procedere in deroga a quanto previsto, informando preventivamente i candidati sulle eventuali modifiche nell’attribuzione dei punteggi.

 È cura dell’ente assicurare, anche nel caso di utilizzo di modalità on-line, il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, garantendo la possibilità a chi lo desideri, e in misura sostenibile rispetto ai sistemi informatici utilizzati, di assistere ai colloqui. La presenza del candidato al colloquio online deve essere verificata attraverso l’esibizione di valido documento di identità e deve essere registrata a sistema. Se un candidato non avesse la possibilità di svolgere il colloquio on-line, l’ente dovrà adottare ogni possibile soluzione alternativa per consentire comunque lo svolgimento della prova.

 L’ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “Servizio civile” sulla home page, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 10 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. Si ricorda che l’eventuale esclusione di un candidato dal colloquio deve essere tempestivamente comunicata all’interessato, specificandone la motivazione. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti, senza giustificato motivo, è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.

Contatti

Tel.: 0627858462 – Cell.: 3669845012

Email: serviziocivile@infap.org

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