Gli obblighi per la SICUREZZA SUL LAVORO, stabiliti dal D.Lgs 81/2008 s.m.i. e di seguito descritti si rivolgono alle imprese/pubbliche amministrazioni che impieghino ALMENO UN LAVORATORE, indipendentemente dalla tipologia contrattuale   Principali adempimenti: 1 – Nomina del RSpp – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione: Tale incarico può essere assunto direttamente dal datore di lavoro, il quale è tenuto a frequentare un corso di formazione di durata variabile (da 16 a 48 ore, a seconda del livello di rischio) e dei successivi aggiornamenti quinquennali. In alternativa e in alcuni specifici casi, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze e competenze professionali necessarie. 2 – Nomina degli Addetti Antincendio e frequenza al corso di formazione di 4 o 8 ore a seconda che il rischio insorgenza incendi in azienda sia basso o medio. Successivamente la squadra addetti al rischio incendio deve seguire dei periodici corsi di aggiornamento. 3 – Nomina degli Addetti al Primo Soccorsoe frequenza al corso di formazione di 12 ore per aziende appartenenti ai gruppi B o C e di 16 ore per quelli del gruppo A. Successivamente la squadra addetti all’emergenza primo soccorso deve seguire dei periodici corsi di aggiornamento con periodicità triennale. 4 – Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS eletto o designato tra i lavoratori e successiva frequenza al corso di 32 ore. Contestualmente il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’INAIL, per via telematica, il nominativo del RLS aziendale. Successivamente il RLS deve seguire degli aggiornamenti con periodicità annuale. 5 – Nomina del Medico Competente il quale effettua visite mediche e accertamenti periodici definiti sulla base del rischio in ambiente di lavoro, volti all’ottenimento, per ciascun lavoratore, dell’idoneità alla mansione specifica. 6 – Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 7 – Formazione e Informazione dei Lavoratori: Tutti i Lavoratori devono obbligatoriamente ricevere una formazione in materia di sicurezza sul lavoro, di durata variabile (da 8 a 16 ore a seconda del livello di rischio) e dei successivi aggiornamenti quinquennali. Parte della formazione può essere effettuata in modalità E-Learning. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni, della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 8 – Formazione Aggiuntiva per i Preposti se presenti in azienda, della durata di 8 ore. Successivamente il Preposto è tenuto a frequentare dei corsi di aggiornamento quinquennali 9 – Formazione dei Dirigenti se presenti in azienda, della durata di 16 ore. Successivamente il Dirigente è tenuto a frequentare dei corsi di aggiornamento quinquennali. 10 – A seconda dell’attività e del tipo di rischio presente in ambiente di lavoro potrebbero essere necessari altri documenti, quali per esempio: DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), POS (Piano Operativo di Sicurezza), INDAGINE FONOMETRICA, VALUTAZIONE VIBROMETRICA, VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO, PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE.