OBBLIGHI E SANZIONI PER I SOLI DATORI DI LAVORO
Obbligo Sanzione
Art 17 Obblighi del datore di lavoro non delegabili  
Valutazione di tutti i rischi con la seguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28. Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro.
Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro.
Art 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente  
Nominare il medico competente per effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 10.000 euro.
Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e primo soccorso e, comunque di gestione dell’emergenza. Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro.
Nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza. Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro. Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 (violazione in aziende e particolari rischi).
Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente. Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro.
Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico. Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro.
Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa. Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro.
Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro.
Adempire agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37. Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro.
Astenersi salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato. Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro.
Consentire ai lavoratori di verificare mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute. Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro.
Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17 comma 1 lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati. Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro.
Elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, e su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnare tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro.
Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio. Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro oppure arresto da 6 mesi ad un anno e 6 mesi (aziende a rischi particolari).
Comunicare all’INAIL, o IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni. Sanzione amministrativa e pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro (infortuni più di tre giorni), da 1.000 a 3.000 euro (più di un giorno).
Consultare il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza nell’ipotesi di cui all’articolo 50. sanzione amministrativa e pecuniaria da 1.000 a 3.000euro.
Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35. Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro.
Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione. Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro oppure arresto da 6 mesi ad un anno e 6 mesi (aziende a rischi particolari).
Comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro.
Comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro.
Obblighi del datore del lavoro di fornire varie informazioni al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente. Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro.

Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. 

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale: 
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
Mancata formazione ed addestramento;
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
Mancata nomina del coordinatore per la progettazione;
Mancata nomina del coordinatore per l’esecuzione.

Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto:
Mancato utilizzo della cintura di sicurezza;
Mancanza di protezioni verso il vuoto.

Violazioni che espongono al rischio di seppellimento:
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione:
Lavori in prossimità di linee elettriche;
Presenza di conduttori nudi in tensione;
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

Violazioni che espongono al rischio d’incendio:
Mancanza Certificato Prevenzione Incendi per le attività soggette;
Mancanza mezzi estinzione incendi.

Violazioni che espongono al rischio d’amianto:
Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.